Condizioni di vendita

CONDIZIONI DI VENDITA

1) CONTRATTO
Kimera formula offerte e preventivi non vincolanti. L’ordine del Committente o qualsiasi altra sua condizione s’intendono accettati da Kimera solo se confermati per iscritto dalla stessa senza che ciò possa modificare in alcun modo la competenza del Foro di Modena. In ogni altro caso le presenti condizioni prevalgono sulle condizioni generali, particolari e/o aggiuntive inserite nell’ordine o in qualsiasi altro documento del Committente. Se la conferma di Kimera contiene modifiche o aggiunte all’ordine, il contratto s’intende concluso ove il Committente non comunichi il suo dissenso o rifiuto entro 15 gg. dalla data di spedizione della conferma. In ogni caso, l’accettazione della spedizione delle merci da parte del Committente costituirà l’accettazione delle presenti condizioni di Kimera.
1a) ACCONTI ED ANTICIPAZIONI
Gli acconti sul prezzo, versati contestualmente alla sottoscrizione della proposta d’acquisto, sono infruttiferi e qualora l’acquirente revochi la proposta d’acquisto, gli acconti versati verranno acquisiti da Kimera a titolo d’indennizzo e risarcimento danno. Kimera ha diritto di trattenere gli acconti versati fino all’accettazione di cui al punto n. 1. In caso d’inadempimento della presente proposta d’ordine e in caso di revoca, qualora non sia stato versato nessun acconto, il promittente acquirente dovrà versare a titolo di risarcimento del danno la somma di € 3.000,00 oltre al maggior danno che dimostrerà provocato.
2) CONSEGNA
Il termine “consegna” decorre dalla data in cui sono definiti tra il Committente e Kimera tutti gli elementi del contratto di fornitura e comunicati a Kimera tutti i dati esecutivi ed, in caso di acconti od anticipazioni in contanti, quando gli stessi fossero stati ricevuti. Il termine di consegna può subire modifiche per effetto di cause non imputabili a Kimera quali scioperi, serrate, sommosse, incendi, inondazioni, scarti di materiale, ritardi di consegne da parte dei subfornitori, mancanza di forza motrice, irregolare funzionamento dei trasporti o d’altre cause di forza maggiore.
Qualora occorra un ritardo nella consegna anche imputabile alla Ditta Kimera, l’acquirente non ha il diritto di richiedere la risoluzione del contratto e/o risarcimento del danno.
La consegna, in ogni caso, s’intende eseguita all’atto della comunicazione dell’approntamento negli stabilimenti di Kimera o all’atto della consegna al Vettore. Da tale data i rischi della merce si trasferiscono al Committente e sono a suo carico le opere di magazzinaggio, custodia, manutenzione, e assicurazione.
3) IMBALLAGGIO E TRASPORTO
L’eventuale imballaggio è a carico del Committente, è fatturato al costo e non viene accettato di ritorno. La merce viaggia ad esclusivo rischio del Committente anche se venduta franco destino. L’assicurazione viene stipulata solo dietro richiesta scritta del Committente ed è a suo carico.
4) AUTORIZZAZIONE ALL’USO
Il Committente autorizza Kimera ed i suoi dipendenti ad usare, presso la propria sede e sull’intera rete autostradale italiana gli automezzi di sua proprietà, consegnati a Kimera al fine dell’installazione dei beni del presente contratto.
5) PREZZI E PAGAMENTI
I prezzi s’intendono franco stabilimento Kimera. Essi sono impegnativi per Kimera per l’immediata accettazione da parte dell’acquirente e non impegnano per successive ordinazioni. Tali prezzi s’intendono suscettibili a variazioni in relazione ad eventuali aumenti dei costi di mano d’opera e delle materie prime che avvenissero nel corso delle forniture anche con effetto retroattivo. Tasse, imposte e spese di qualsiasi natura sono a carico del Committente.
I pagamenti s’intendono per contanti al netto, alla consegna della merce e comunque presso il domicilio di Kimera. E’ facoltà di quest’ultima accettare cambiali o assegni o altri mezzi di pagamento. L’eventuale accettazione da parte di Kimera di pagamenti non effettuati in conformità a quanto sopra, non costituirà deroga alle clausole suddette.
In caso di ritardato pagamento decorrono gli interessi di mora ad un tasso superiore di 3 (tre) punti rispetto a quello ufficiale di sconto della Banca d’Italia.
Gli effetti cambiari girati dal Committente a Kimera vengono accettati salvo buon fine. Kimera declina ogni responsabilità per la mancata presentazione degli effetti in tempo utile per il protesto cambiario o per le loro irregolarità formali. Per nessun motivo, ivi compreso l’insorgere di qualsiasi contestazione di carattere tecnico o commerciale, il Committente può sospendere il pagamento del prezzo alle scadenze pattuite. Al mancato pagamento anche di una sola o qualunque delle rate, decadrà automaticamente qualsiasi obbligo di garanzia o assistenza tecnica da parte delle Ditta Kimera.
6) PASSAGGIO DI PROPRIETA’ – RISERVA DI PROPRIETA’
Qualora il pagamento del prezzo venga pattuito in modo rateale, la vendita avviene con riserva di proprietà e pertanto il Committente acquista il diritto alla proprietà dei beni con il pagamento dell’ultima rata, degli interessi e degli accessori, assumendosi tuttavia i rischi al momento della consegna, così come previsto ai sensi dell’art. 1523 C.C. I suddetti beni possono essere rivendicati da Kimera ovunque si trovino, ancorché uniti od incorporati ad altri beni di proprietà del Committente o di terzi, non valendo per le medesime in regime legale delle pertinenze o degli immobili per destinazione od incorporazioni. Durante tale periodo, egli assume gli obblighi del depositario e s’impegna a fare buon uso dei beni, e a non alienarli, né a cederli a terzi a qualsiasi titolo; s’impegna inoltre ad informare tempestivamente il Fornitore d’eventuali sequestri o procedimenti esecutivi aventi per oggetto i beni stessi.
7) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
In caso di risoluzione del contratto anteriormente all’esecuzione delle opere, il Committente è tenuto al pagamento di una penale pari al 30% del prezzo della complessiva fornitura; se interviene in corso d’esecuzione, oltre a dover corrispondere l’integrale corrispettivo dei lavori e delle opere fino a quel momento eseguite, dovrà corrispondere un’indennità pari al 30% del prezzo della residua fornitura commissionata.
7b) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA (ART. 1456 C.C.)
In caso di mancato pagamento anche di una sola e qualunque rata del prezzo, l’acquirente decadrà immediatamente dal beneficio del termine ed il contratto s’intenderà immediatamente risolto di diritto senza necessità d’alcuna comunicazione. In tal caso la Ditta Kimera avrà il diritto di richiedere la restituzione immediata della merce venduta, incamerando gli importi già riscossi a compenso dell’uso ed a titolo d’acconto dei danni conseguenti all’inadempimento. Impregiudicato il diritto a richiedere il risarcimento.
8) RESPONSABILITA’
Al momento della consegna d’attrezzature industriali o di veicoli omologati per la circolazione stradale il Committente deve aver stipulato le polizze d’assicurazione dalla vigente normativa, essendo Kimera esonerata da qualsiasi responsabilità al riguardo. Kimera è altresì esonerata da responsabilità derivanti dall’inosservanza del Codice Stradale, delle norme antinfortunistiche, istruzioni d’uso od utilizzo dei beni inesatto o diverso da parte del Committente.
9) COLLAUDO – RECLAMI
Il Committente ha diritto, prima del ritiro della merce, ad una prova di collaudo da effettuarsi da un collaudatore delegato da Kimera alla presenza del Committente o di un suo incaricato, che agisce come suo mandatario. Ritirata la merce, la stessa si considera accettata incondizionatamente.
10) GARANZIA
Kimera S.r.l. garantisce i propri prodotti da difetti di fabbricazione per il periodo di 12 mesi/1500 ore/4000 m³ su tutti i pezzi (esclusi quelli soggetti a normale usura, come i miscelatori, le gomme, etc…) e per 36 mesi sulle parti strutturali. La richiesta di garanzia sarà presa in considerazione solo dietro presentazione del tagliando di garanzia correttamente compilato e firmato. La copia spettante a Kimera dovrà essere ritornata, entro il termine di 30 gg. In caso contrario farà fede la data di consegna indicata sulla bolla di vendita Kimera. La garanzia consiste nella sostituzione o riparazione gratuita di particolari inutilizzabili o inefficienti per difetto di fabbricazione accertato e riconosciuto dal costruttore o da chi da esso delegato; eventuali ritardi nell’esecuzione dei lavori non danno diritto a risarcimento dei danni né a proroga della garanzia. Nessun rimborso per fermo macchina è riconosciuto per la sosta forzata dovuta al guasto ed alla riparazione conseguente. Le spese relative al trasferimento della macchina per la riparazione presso la fabbrica o I’officina autorizzata sono a carico del compratore. La garanzia per le parti o per gli accessori non di fabbricazione Kimera è quella offerta dal costruttore. E’ escluso dalla garanzia il materiale di consumo (olio, grasso, pattini, ecc.). La garanzia sui materiali sostituiti segue quella della macchina. La garanzia decade se: la macchina viene usata in modo non conforme alle istruzioni; se è modificata, riparata o smontata, anche in parte, fuori dalle officine di Kimera o appartenenti all’organizzazione commerciale ed assistenziale della stessa; se il montaggio sul veicolo è affidato ad officina non appartenente alla suddetta organizzazione senza preventivo benestare di Kimera S.r.l.; se i difetti lamentati derivano da sinistri, da incuria, da mancanza di manutenzione periodica, dall’impiego di particolari non originali cioè non costruiti e/o non approvvigionati, collaudati e messi in commercio da Kimera, dall’uso di accessori non compatibili. La manomissione delle valvole protette da sigilli libera da qualsiasi responsabilità e garanzia il costruttore. Quanto sopra espressamente indicato costituisce I’unica garanzia del costruttore, la quale pertanto sostituisce ad ogni effetto qualsiasi altra garanzia prevista dalla legge. E’ escluso pertanto il diritto del compratore di chiedere la risoluzione del contratto, la sostituzione della macchina, il risarcimento dei danni o la riduzione del prezzo.
11) FORO COMPETENTE
Ogni controversia verrà risolta possibilmente in via amichevole. Le parti contraenti s’impegnano a sottoporre ogni controversia o divergenza che dovesse tra di esse insorgere in ordine all’interpretazione o alla contestazione di vizi o difetti della merce nel presente contratto all’arbitrato libero di un arbitro unico, o all’arbitrato rituale di un collegio arbitrale e svolgersi secondo le norme della Camera arbitrale della provincia di Modena, che ciascuna parte dichiara di accettare. Per qualsiasi controversia giudiziale si ritiene competente il Foro di Modena.